Avvertenza:
  Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni  sulla promulgazione delle  leggi, sull'emanazione
dei  decreti del  Presidente della  Repubblica e  sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  al  solo   fine  di  facilitare  la  lettura  delle
disposizioni del  decretolegge, integrate con le  modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi, ad  eccezione delle rubriche degli  articoli 2, 5,
6-bis , 6-ter e 6-((quater)) stampate con carattere tondo .
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
  A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di
conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua
pubblicazione.
  Nella Gazzetta Ufficiale  del 20 dicembre 1997,  si procedera' alla
ripubblicazione  del  presente   testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
                               Art. 1.
             Modificazioni alle disposizioni concernenti
                    l'imposta sul valore aggiunto
  1.  L'aliquota dell'imposta  sul  valore  aggiunto stabilita  nella
misura del 19 per cento e' elevata al 20 per cento.
  2.  L'aliquota dell'imposta  sul  valore  aggiunto stabilita  nella
misura del 16 per cento cessa di avere applicazione.
  3. E'  abrogato il comma 14  dell'articolo 3 della legge  31 luglio
1997, n. 249.
  4.  Ai  sensi  dell'articolo  27, quarto  comma,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972,  n.  633,  la  quota
imponibile corrispondente  all'aliquota del  20 per cento  si ottiene
riducendo il  corrispettivo, comprensivo di imponibile  e di imposta,
del  16,65  per  cento  o,   in  alternativa,  dividendolo  per  120,
moltiplicando il  quoziente per 100  e arrotondando il  prodotto, per
difetto o per eccesso, all'unita' piu' prossima.
  5. Le variazioni delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto di
cui ai commi 1, 2 e 6,  lettera b), numero 16), non si applicano alle
operazioni nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati
nel quinto  comma dell'articolo  6 del  decreto del  Presidente della
Repubblica 26  ottobre 1972, n.  633, per le  quali alla data  del 31
dicembre  1997, sia  stata emessa  e registrata  la fattura  ai sensi
degli articoli 21, 23 e 24  del predetto decreto, ancorche' alla data
stessa il corrispettivo non sia stato ancora pagato.
  6.  Nella  tabella A,  allegata  al  decreto del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre 1972,  n.  633,  sono apportate  le  seguenti
modificazioni:
  a)  nella  parte  seconda,  relativa ai  beni  e  servizi  soggetti
all'aliquota del 4 per cento:
  1) il numero 15) e' sostituito dal seguente: "15) paste alimentari;
crackers e fette biscottate; pane,  biscotto di mare e altri prodotti
della panetteria  ordinaria anche  contenenti ingredienti  e sostanze
ammessi  dal titolo  III della  legge 4  luglio 1967,  n. 580,  senza
aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio;";
  2)  il numero  18)  e'  sostituito dal  seguente:  "18) giornali  e
notiziari  quotidiani,  dispacci  delle  agenzie  di  stampa,  libri,
periodici, ad esclusione dei giornali  e periodici pornografici e dei
cataloghi  diversi  da  quelli  di  informazione  libraria,  edizioni
musicali a  stampa e  carte geografiche,  compresi i  globi stampati;
carta  occorrente  per  la  stampa   degli  stessi  e  degli  atti  e
pubblicazioni  della   Camera  dei   deputati  e  del   Senato  della
Repubblica; materiale  tipografico e  simile attinente  alle campagne
elettorali se commissionato dai candidati  o dalle liste degli stessi
o dai partiti o dai movimenti di opinione politica;";
  3) il numero 19) e'  sostituito dal seguente: "19) fertilizzanti di
cui alla legge  19 ottobre 1984, n. 748;  organismi considerati utili
per la lotta biologica in agricoltura;";
  4)  il numero  35)  e' sostituito  dal  seguente: "35)  prestazioni
relative  alla  composizione,  legatoria  e  stampa  dei  giornali  e
notiziari quotidiani, libri, periodici,  ad esclusione dei giornali e
periodici  pornografici   e  dei  cataloghi  diversi   da  quelli  di
informazione libraria, edizioni musicali a stampa, carte geografiche,
atti e  pubblicazioni della  Camera dei deputati  e del  Senato della
Repubblica;";
  5)  dopo  il numero   41-((ter)) ) e' aggiunto  il seguente: "41-((
quater))  )  protesi  e  ausili  inerenti  a  menomazioni   di   tipo
funzionale permanenti.";
  b)  nella  parte  terza,  relativa   ai  beni  e  servizi  soggetti
all'aliquota del 10 per cento:
  1) il numero 2) e' sostituito  dal seguente: "2) animali vivi della
specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e
caprina (v.d. 01.02; 01.03; 01.04);"
  2)  il numero  3) e'  sostituito dal  seguente: "3)  carni e  parti
commestibili  degli animali  della specie  equina, asinina,  mulesca,
bovina (compreso il genere bufalo),  suina, ovina e caprina, fresche,
refrigerate, congelate  o surgelate, salate  o in salamoia,  secche o
affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06);";
  3) il numero  10) e' sostituito dal seguente:  "10) lardo, compreso
il  grasso di  maiale  non pressato  ne'  fuso, fresco,  refrigerato,
congelato o surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d.
ex 02.05);";
((   3-bis)    il numero 10-bis)    e' sostituito dal              ))
(( seguente: "10-bis)        pesci freschi (vivi o morti),         ))
(( refrigerati, congelati o surgelati, destinati                   ))
(( all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o ))
(( affumicati (v.d. ex 03.01 - 03.02). Crostacei e molluschi       ))
(( compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla     ))
(( loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati,  ))
(( secchi, salati o in salamoia, esclusi astici, aragoste e        ))
(( ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua ))
(( o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex 03.03);";       ))
  4) il  numero 11 e'  sostituito dal seguente: "11)  yogurt, kephir,
latte fresco,  latte cagliato,  siero di  latte, latticello  (o latte
battuto)  e altri  tipi di  latte fermentati  o acidificati  (v.d. ex
04.01);";
  5) dopo il numero 19) e'  inserito il seguente: "20) bulbi, tuberi,
radici tuberose, zampe e rizomi,  allo stato di riposo vegetativo, in
vegetazione o fioriti; altre piante  e radici vive, comprese le talee
e le marze (v.d. 06.01 - 06.02);";
  6) dopo il numero 24) e' inserito il seguente: "25) spezie (v.d. da
09.04 a 09.10);";
  7) il numero 46) e' sostituito  dal seguente: "46) strutto ed altri
grassi di maiale, pressati o fusi, grasso di oca e di altri volatili,
pressato o fuso (v.d. ex 15.01);";
  8) il numero 55) e'  sostituito dal seguente: "55) salsicce, salami
e simili di carni, di frattaglie o di sangue (v.d. 16.01);";
  9) dopo  il numero  56) e'  inserito il  seguente: "57)  estratti e
sughi di carne ed estratti di pesce (v.d. 16.03);";
  10) dopo  il numero 58) e'  inserito il seguente: "59)  zuccheri di
barbabietola   e  di   canna  allo   stato  solido,   esclusi  quelli
aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.01);";
  11) dopo  il numero 66)  e' inserito  il seguente: "67)  prodotti a
base di cereali; ottenuti per soffiatura o tostatura: ''puffedrice'',
''cornflakes'' e simili (v.d. 19.05);";
  12)  il  numero  78)  e'   sostituito  dal  seguente:  "78)  salse;
condimenti composti; preparazioni per  zuppe, minestre, brodi; zuppe,
minestre,   brodi,   preparati;  preparazioni   alimentari   composte
omogeneizzate (v.d. 21.04-21.05);";
  13) dopo il numero 87) e' inserito il seguente: "88) panelli, sansa
di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse
le morchie;  panelli ed  altri residui della  disoleazione di  semi e
frutti oleosi (v.d. 23.04);";
  14)   il   numero   121)   e'  sostituito   dal   seguente:   "121)
somministrazioni di alimenti e  bevande, escluse quelle effettuate in
pubblici  esercizi   di  categoria  lusso;  prestazioni   di  servizi
dipendenti  da contratti  di appalto  aventi ad  oggetto forniture  o
somministrazioni di alimenti e bevande;";
  15) il numero 123-ter) e' sostituito dal seguente: "123-ter) canoni
di  abbonamento alle  radiodiffusioni  circolari  trasmesse in  forma
codificata,  nonche'  alla  diffusione  radiotelevisiva  con  accesso
condizionato effettuata in forma digitale a  mezzo di reti via cavo o
via satellite;";
  16)  il  numero 127-(( novies )) ) e' sostituito dal seguente "127-
(( novies )) ) prestazioni di trasporto di persone  e dei  rispettivi
bagagli al seguito,  escluse quelle esenti a  norma dell'articolo 10,
numero 14), del presente decreto;";
(( 16-bis)    il  numero 127-sexiesdecies)  e' sostituito          ))
(( dal seguente: "127-sexiesdecies)        prestazioni di          ))
(( gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste            ))
(( dall'articolo 6, comma 1, lettere    d), l) e m),    del        ))
(( decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani   ))
(( di cui all'articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui    ))
(( all'articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto;";    ))
  17)    dopo  il   numero   127-((sexiesdecies)) )   e' aggiunto  il
seguente:     "127-((septiesdecies)) )     oggetti    d'arte,      di
antiquariato, da  collezione, importati;  oggetti d'arte di  cui alla
lettera a) della tabella allegata  al decreto-legge 23 febbraio 1995,
n. 41, convertito,  con modificazioni, dalla legge 22  marzo 1995, n.
85, ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari.".
  7.  Le  disposizioni  del   presente  articolo  si  applicano  alle
operazioni effettuate a decorrere dal 1 ottobre 1997.